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L'INAIL paga il dipendente infortunato, poi chiede i soldi a me: che cos'è l'azione di regresso

di Daniele Simonini·2 Settembre 2026

Un tuo operaio cade da una scala e resta fermo quattro mesi. L'INAIL — l'istituto pubblico che assicura obbligatoriamente i lavoratori contro gli infortuni — lo indennizza, l'azienda continua a lavorare e il capitolo sembra chiuso. Due anni dopo arriva una raccomandata dell'Istituto: chiede all'azienda la restituzione di quanto ha pagato al lavoratore.

Perché l'INAIL può rivalersi sull'azienda

L'assicurazione obbligatoria INAIL assolve una funzione precisa: a fronte del premio versato, l'articolo 10 del Testo Unico infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti. L'esonero, tuttavia, non è assoluto: viene meno quando l'infortunio è riconducibile a un fatto che costituisce reato perseguibile d'ufficio. Nella casistica concreta si tratta delle lesioni personali colpose gravi o gravissime (articolo 590 del codice penale) e dell'omicidio colposo (articolo 589), commessi con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro — a condizione che tra la norma violata e l'evento sussista un nesso causale: la regola disattesa deve essere proprio quella posta a presidio del rischio che si è concretizzato.

Al ricorrere di tale ipotesi opera l'articolo 11 del medesimo Testo Unico: l'INAIL indennizza comunque il lavoratore, ma è legittimato ad agire in regresso nei confronti del datore di lavoro per il recupero di quanto erogato, nei limiti del danno civilisticamente risarcibile.

Qui c'è il punto che sorprende quasi tutti gli imprenditori: non serve una condanna penale. La Corte costituzionale (sentenze n. 102/1981 e n. 499/1995) ha chiarito che il giudice civile può accertare in autonomia se il fatto costituisce reato: il regresso è possibile anche quando un procedimento penale non è mai stato avviato, e la stessa assoluzione non chiude la partita se l'Istituto non è stato messo in condizione di partecipare al giudizio penale.

Anche i tempi ingannano: l'articolo 112 fissa la prescrizione in tre anni dalla sentenza penale irrevocabile; in assenza di procedimento penale, dalla liquidazione dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita. Ecco perché la richiesta giunge spesso quando la vicenda pareva chiusa da tempo.

Il danno differenziale: l'altra metà del conto

L'indennizzo INAIL, peraltro, non ristora l'intero pregiudizio subìto dal lavoratore. Questi — o, in caso di decesso, i familiari — può agire direttamente contro l'azienda per il cosiddetto danno differenziale: la differenza tra il danno liquidabile secondo i criteri civilistici e quanto indennizzato dall'Istituto sulle voci corrispondenti. Vi si aggiungono le voci che l'INAIL non indennizza affatto, come il danno morale e il danno biologico di grado inferiore al 6% (articolo 13 del d.lgs. 38/2000).

Sul piano assicurativo è il punto decisivo: regresso dell'Istituto e pretesa del lavoratore possono cumularsi, e gravano entrambi sulla medesima garanzia di polizza — che deve quindi essere dimensionata per reggere i due fronti insieme.

Cosa fare, concretamente

Verifica di avere la garanzia RCO, e a quali condizioni. RCO sta per Responsabilità Civile verso i Prestatori d'Opera: è la sezione della polizza di responsabilità civile chiamata a rispondere, nei limiti e alle condizioni previste dal contratto, delle azioni di regresso dell'INAIL e delle richieste avanzate dal lavoratore. È una cosa diversa dalla RCT, la responsabilità civile verso terzi, che copre i danni a soggetti estranei all'azienda. Sulla tua polizza controlla tre dati: che la sezione RCO ci sia davvero, quale sia il massimale per sinistro e per singola persona infortunata (spesso sensibilmente più basso di quello della RCT) e quale franchigia si applica. Guarda poi se il danno differenziale e le malattie professionali sono compresi o sublimitati: non sempre lo sono.

Controlla chi rientra nella definizione di "prestatore d'opera". Le condizioni di polizza contengono un elenco delle figure assicurate. Soci che lavorano in azienda, familiari coadiuvanti, tirocinanti, lavoratori somministrati, autonomi che operano in cantiere per conto tuo: non sempre sono inclusi tutti, e non sempre l'elenco riflette la composizione reale dell'organico di oggi. Se l'organizzazione è cambiata negli ultimi anni, quella pagina va riletta.

Metti in relazione la polizza con i documenti di sicurezza. Il regresso nasce dalla violazione delle norme antinfortunistiche, quindi il primo terreno di difesa non è assicurativo ma documentale: valutazione dei rischi aggiornata dopo ogni modifica rilevante del processo produttivo, formazione dei lavoratori tracciata con date e firme, verbali di consegna dei dispositivi di protezione. Sono gli stessi elementi che il giudice esamina e che alcune polizze richiamano tra le condizioni di operatività della garanzia.

Segnala il sinistro anche quando sembra "solo INAIL". L'infortunio che si chiude con l'indennizzo dell'Istituto viene raramente comunicato all'assicuratore. È un'abitudine da correggere: la denuncia tempestiva e la trasmissione immediata di qualsiasi atto ricevuto — richiesta dell'INAIL, invito a comparire, atto di citazione — sono condizioni che le polizze prevedono espressamente e la cui violazione può ridurre o compromettere l'indennizzo.

Sono verifiche che richiedono poco tempo. È il tempo che separa un'azienda che sa cosa succederebbe da una che lo scopre due anni dopo l'infortunio.


Daniele Simonini è Agent, Admin & Advisor di Advisory+ (Studio Solutions S.r.l.), società di consulenza ed intermediazione assicurativa iscritta al RUI Sez. A n. A000669271. Si occupa di analisi dei rischi d'impresa e di responsabilità civile per PMI e professionisti.

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