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Diritto del lavoro

Dimissioni per mancato versamento dei contributi e diritto alla Naspi

di Roberta Barsanti·28 Gennaio 2026

Il caso esaminato dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026, la Corte di Cassazione affronta il tema del rapporto tra dimissioni per giusta causa e diritto alla Naspi quando il datore di lavoro omette il versamento dei contributi previdenziali.

La vicenda nasce dalle dimissioni di un lavoratore che scopre il mancato versamento dei contributi sin dall’inizio del rapporto e chiede successivamente la Naspi, sostenendo che il recesso fosse per giusta causa. L’Inps nega la prestazione, contestando la sussistenza dei presupposti.

L’inadempimento contributivo come giusta causa

La Cassazione ribadisce che l’omesso o irregolare versamento dei contributi, soprattutto se protratto nel tempo e fin dall’avvio del rapporto, costituisce un grave inadempimento del datore di lavoro.

Tale condotta incide direttamente sulla posizione previdenziale del lavoratore, compromettendo il futuro trattamento pensionistico e le correlate prestazioni assistenziali, e determina una rottura del vincolo fiduciario tale da legittimare le dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c., senza obbligo di preavviso.

Dimissioni per giusta causa e Naspi

La Corte richiama l’orientamento secondo cui le dimissioni per giusta causa, quando fondate su un grave inadempimento datoriale, sono equiparate al licenziamento ai fini dell’accesso alla Naspi.

È però necessario che sussista un nesso causale diretto tra il comportamento del datore di lavoro (mancato versamento dei contributi) e la decisione del lavoratore di dimettersi, che non deve apparire pretestuosa o scollegata dall’inadempimento.

Il requisito dell’immediatezza nelle dimissioni

Uno dei profili centrali della decisione riguarda l’interpretazione del requisito dell’immediatezza delle dimissioni.

Nel caso dell’inadempimento contributivo, la Corte evidenzia che non si tratta di un episodio isolato, ma di un illecito permanente, che perdura finché la posizione previdenziale non viene regolarizzata. Di conseguenza, non è esigibile una reazione “istantanea” del lavoratore.

L’immediatezza va valutata in modo sostanziale, tenendo conto della continuità dell’illecito e dell’evoluzione del rapporto.

Perché l’ordinanza 5445/2026 impone alle aziende una verifica preliminare degli adempimenti

La decisione si inserisce in un orientamento volto a garantire una tutela effettiva contro condotte datoriali che compromettono la posizione previdenziale del lavoratore.

La nuova regola applicabile è una lettura sostanziale del requisito dell’immediatezza nelle dimissioni per giusta causa fondate su inadempimenti contributivi permanenti, con un conseguente rafforzamento del diritto alla Naspi in tali ipotesi.

L’ordinanza n. 5445/2026 rappresenta un rilevante riferimento operativo nella gestione dei rapporti di lavoro e del contenzioso previdenziale e giuslavoristico, rendendo ancora più necessario valutare con attenzione la correttezza degli adempimenti contributivi e le possibili ricadute sul piano del lavoro, così da prevenire contenziosi e adottare per tempo soluzioni pienamente conformi per la tua azienda.