Modello 231
Il Modello 231 e il settore edile

Vince l’appalto. Poi arriva la telefonata del committente
R.R. guida un’impresa edile di medie dimensioni, lavori pubblici e privati, una ventina di dipendenti fissi più squadre in subappalto. Poco tempo fa, la sua azienda ha partecipato ad una gara per un’opera pubblica, una di quelle commesse che può cambiare i numeri alla fine dell’anno.
La gara è stata vinta, ma nella fase di qualificazione, la stazione appaltante ha richiesto la documentazione sul Modello 231 e sull’ODV. Il modello 231 era stato adottato dall’azienda qualche anno prima e quindi R.R. lo ha inviato.
Dopo qualche giorno, R.R. riceve una telefonata: «Il modello non è aggiornato, anche relativamente ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non possiamo procedere con l’assegnazione».
Quella commessa se l’è presa il secondo classificato.
R.R. ha perso mesi di lavoro commerciale e un contratto importante per la sua azienda né per un problema tecnico, né per un’offerta sbagliata, ma perché il suo Modello 231 era rimasto fermo e non era stato aggiornato.
Nel settore edile il Modello 231 non è solo uno strumento di difesa penale
È sempre più spesso un requisito concreto di accesso al mercato.
Le stazioni appaltanti pubbliche lo verificano.
I general contractor privati di un certo livello lo richiedono nei contratti di subappalto.
I grandi committenti lo inseriscono tra i criteri di qualificazione del fornitore.
E nel comparto edile i reati presupposto del decreto 231 sono quelli che si toccano ogni giorno: infortuni sul lavoro, omicidio colposo, reati ambientali legati alle demolizioni e allo smaltimento dei materiali. Sono i rischi ordinari di un cantiere.
Un Modello 231 adeguato ed aggiornato è ciò che tiene aperte le porte dei lavori che contano.