Diritto del lavoro
NASpI ed esodi incentivati: stop della Cassazione agli “accessi creativi” all’indennità

Il caso deciso dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul diritto alla NASpI in presenza di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro accompagnata da un incentivo all’esodo.
La vicenda riguarda una lavoratrice di Poste Italiane che, nell’ambito di un piano di esodo incentivato, aveva sottoscritto in sede sindacale un accordo di risoluzione consensuale del rapporto, ottenendo un incentivo economico.
Successivamente l’INPS ha chiesto la restituzione della NASpI già erogata, ritenendo insussistente il requisito della disoccupazione involontaria, necessario per l’accesso alla prestazione.
Il quadro normativo di riferimento è dato dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 22/2015, che riconosce il diritto alla NASpI anche nei casi di risoluzione consensuale, ma solo se intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro di cui all’art. 7 legge n. 604/1966, come modificato dalla legge n. 92/2012.
In via ordinaria, dunque, la NASpI spetta in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa; la risoluzione consensuale rappresenta un’eccezione, ammessa esclusivamente quando è inserita nella specifica procedura amministrativa davanti alla Direzione territoriale del lavoro.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, invece, nessuna procedura ex art. 7 legge n. 604/1966 era stata attivata: le parti avevano semplicemente concordato, in sede sindacale, la risoluzione consensuale del rapporto nel contesto di un piano di esodi incentivati.
L’errore della Corte d’appello e il limite all’analogia
La Corte d’appello di Bologna aveva ritenuto comunque sussistente lo stato di disoccupazione involontaria, applicando in via analogica l’istituto dell’“offerta di conciliazione” previsto dall’art. 6 d.lgs. 23/2015, valorizzando sia la scelta riorganizzativa datoriale sia la sede protetta in cui l’accordo era stato concluso.
La Cassazione censura questa impostazione sotto due profili.
In primo luogo, rileva l’assenza del presupposto del licenziamento, richiesto tanto dall’art. 7 legge n. 604/1966 (licenziamento preannunciato) quanto dall’art. 6 d.lgs. 23/2015 (licenziamento già intimato).
In secondo luogo, afferma che non esiste alcun “vuoto normativo” che consenta di ricorrere all’analogia, poiché la disciplina della NASpI in ipotesi di risoluzione consensuale è già compiutamente dettata dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 22/2015.
Ne consegue che l’applicazione analogica dell’art. 6 d.lgs. 23/2015, volta ad ampliare i casi di accesso alla NASpI, viola i limiti all’uso dell’analogia fissati dall’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.
La nuova regola applicabile e le ricadute operative
L’ordinanza stabilisce con chiarezza che, se il rapporto si estingue per risoluzione consensuale non inserita nella procedura ex art. 7 legge n. 604/1966, il diritto alla NASpI non sorge.
Non è quindi possibile “surrogare” tale procedura richiamando, per analogia, l’offerta di conciliazione agevolata ex art. 6 d.lgs. 23/2015, istituto che rimane confinato alle ipotesi di licenziamento e alla conciliazione della relativa lite.
Questa si configura come la nuova e unica regola applicabile: la Cassazione chiude infatti lo spazio interpretativo che parte della giurisprudenza di merito aveva tentato di aprire, valorizzando la natura “involontaria” dell’uscita in contesti di riorganizzazione e piani di esodo incentivato, anche in assenza della procedura ex art. 7.
La precedente impostazione, più elastica, che tendeva a leggere in chiave sostanziale la disoccupazione involontaria pur in presenza di accordi incentivati non incardinati nella procedura amministrativa, viene espressamente smentita: ciò che rileva è il rigoroso rispetto del perimetro normativo tracciato dal d.lgs. 22/2015.
Sul piano pratico, per i lavoratori l’ordinanza rappresenta un avvertimento: aderire a un esodo incentivato con semplice risoluzione consensuale, anche se conclusa in sede sindacale, può precludere l’accesso alla NASpI se non si passa attraverso la procedura ex art. 7 legge n. 604/1966.
Per le aziende, ne deriva che i piani di riduzione del personale basati su accordi incentivati al di fuori di tale cornice formale non possono essere “sanati” a posteriori sul piano previdenziale attraverso argomentazioni analogiche.
Per gli operatori del diritto, infine, l’ordinanza ribadisce due principi cardine: la NASpI è istituto di stretta fonte legale, non suscettibile di estensione interpretativa oltre i casi tipizzati, e l’analogia non può essere utilizzata per aggirare scelte legislative chiare, specie in materia assistenziale e previdenziale.
In conclusione, prima di attivare nuovi percorsi di esodo incentivato, è necessario un check giuridico-previdenziale strutturato, che coinvolga consulenti del lavoro e legali, per disegnare strumenti coerenti con il perimetro normativo tracciato dalla Cassazione e ridurre il rischio di contenziosi con INPS e lavoratori.